(CODICE CIVILE-art. 862)
                              Art. 862. 
 
                       (Consorzi di bonifica). 
 
  All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio  delle  opere  di
bonifica puo' provvedersi a  mezzo  di  consorzi  tra  i  proprietari
interessati. 
 
  A tali consorzi possono  essere  anche  affidati  l'esecuzione,  la
manutenzione e l'esercizio delle altre  opere  d'interesse  comune  a
piu' fondi o d'interesse particolare a uno di essi. 
 
  I consorzi  sono  costituiti  per  decreto  reale  e,  in  mancanza
dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio. 
 
  Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attivita'
secondo le norme dettate dalla legge speciale.