(CODICE CIVILE-art. 897)
                              Art. 897. 
 
                        (Comunione di fossi). 
 
  Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune. 
 
  Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne  serve
per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla  cui
parte e' il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre
anni. 
 
  Se uno o piu' di tali segni sono da una parte e uno  o  piu'  dalla
parte opposta, il fosso si presume comune.