(CODICE CIVILE-art. 900)
                              Art. 900. 
 
                        (Specie di finestre). 
 
  Le finestre o altre aperture sul  fondo  del  vicino  sono  di  due
specie: luci, quando danno passaggio alla luce  e  all'aria,  ma  non
permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute  o  prospetti,
quando  permettono  di  affacciarsi  e   di   guardare   di   fronte,
obliquamente o lateralmente.