(CODICE CIVILE-art. 902)
                              Art. 902. 
 
       (Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci). 
 
  L'apertura che non ha i caratteri  di  veduta  o  di  prospetto  e'
considerata  come  luce,  anche  se  non  sono  state  osservate   le
prescrizioni indicate dall'art. 901. 
 
  Il vicino ha sempre  il  diritto  di  esigere  che  essa  sia  resa
conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.