(CODICE CIVILE-art. 908)
                              Art. 908. 
 
                   (Scarico delle acque piovane). 
 
  Il proprietario deve costruire i tetti  in  maniera  che  le  acque
piovane scolino nel suo terreno e non puo' farle cadere nel fondo del
vicino. 
 
  Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere  affinche'  le  acque
piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si  osservano  in  ogni
caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.