(CODICE CIVILE-art. 91)
                              Art. 91. 
 
              (Diversita' di razza o di nazionalita'). 
 
  I matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse sono  soggetti
alle limitazioni poste dalle leggi speciali. 
 
  Le leggi  speciali  determinano  anche  le  condizioni  che  devono
osservarsi per i matrimoni dei  cittadini  italiani  con  persone  di
nazionalita' straniera.