(CODICE CIVILE-art. 912)
                              Art. 912. 
 
                (Conciliazione di opposti interessi). 
 
  Se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica
puo' essere utile, l'autorita' giudiziaria deve valutare  l'interesse
dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi  che
possono derivare  all'agricoltura  o  all'industria  dall'uso  a  cui
l'acqua e' destinata o si vuol destinare. 
 
  L'autorita' giudiziaria puo' assegnare un'indennita' ai proprietari
che sopportino diminuzione del proprio diritto. 
 
  In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle
acque e sulle opere idrauliche.