Art. 912. (Conciliazione di opposti interessi). Se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica puo' essere utile, l'autorita' giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui l'acqua e' destinata o si vuol destinare. L'autorita' giudiziaria puo' assegnare un'indennita' ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto. In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.