(CODICE CIVILE-art. 914)
                              Art. 914. 
 
          (Consorzi per regolare il deflusso delle acque). 
 
  Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere  a  opere
di sistemazione  degli  scoli,  di  soppressione  di  ristagni  o  di
raccolta di acque, l'autorita'  amministrativa,  su  richiesta  della
maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, puo'  costituire  un
consorzio tra i proprietari dei fondi che  traggono  beneficio  dalle
opere stesse. 
 
  Si applicano a tale consorzio le disposizioni  del  secondo  e  del
terzo comma dell'art. 921.