(CODICE CIVILE-art. 916)
                              Art. 916. 
 
                     (Rimozione degli ingombri). 
 
  Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche  quando
si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla  superficie  di  un
fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie
in essi impigliate, in modo che le acque danneggino  o  minaccino  di
danneggiare i fondi vicini.