(CODICE CIVILE-art. 919)
                              Art. 919. 
 
                    (Scioglimento del consorzio). 
 
  Lo scioglimento del  consorzio  non  ha  luogo  se  non  quando  e'
deliberato da una maggioranza  eccedente  i  tre  quarti,  o  quando,
potendosi  la  divisione  effettuare  senza  grave  danno,  essa   e'
domandata da uno degli interessati.