(CODICE CIVILE-art. 938)
                              Art. 938. 
 
             (Occupazione di porzione di fondo attiguo). 
 
  Se nella costruzione di un edificio si occupa  in  buona  fede  una
porzione del fondo attiguo,  e  il  proprietario  di  questo  non  fa
opposizione  entro  tre  mesi  dal  giorno  in  cui  ebbe  inizio  la
costruzione, l'autorita' giudiziaria, tenuto conto delle circostanze,
puo' attribuire al costruttore  la  proprieta'  dell'edificio  e  del
suolo occupato. Il costruttore e' tenuto a pagare al proprietario del
suolo il doppio  del  valore  della  superficie  occupata,  oltre  il
risarcimento dei danni.