(CODICE CIVILE-art. 939)
                              Art. 939. 
 
                       (Unione e commistione). 
 
  Quando piu' cose appartenenti  a  diversi  proprietari  sono  state
unite o  mescolate  in  guisa  da  formare  un  sol  tutto,  ma  sono
separabili  senza  notevole  deterioramento,  ciascuno  conserva   la
proprieta' della cosa sua e ha diritto di ottenerne  la  separazione.
In caso diverso, la proprieta' ne diventa comune in  proporzione  del
valore delle cose spettanti a ciascuno. 
 
  Quando pero' una delle cose si puo' riguardare come principale o e'
di  molto  superiore  per  valore,  ancorche'  serva   all'altra   di
ornamento,  il  proprietario  della  cosa  principale   acquista   la
proprieta' del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore
della cosa che  vi  e'  unita  o  mescolata;  ma  se  l'unione  o  la
mescolanza  e'  avvenuta  senza  il  suo  consenso   ad   opera   del
proprietario  della  cosa  accessoria,  egli  non  e'   obbligato   a
corrispondere che la somma minore tra l'aumento di  valore  apportato
alla cosa principale e il valore della cosa accessoria. 
 
  E' inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.