(CODICE CIVILE-art. 945)
                              Art. 945. 
 
                     (Isole e unioni di terra). 
 
  Le isole e unioni di terra che si formano nel  letto  dei  fiumi  o
torrenti appartengono al demanio pubblico. 
 
  Se l'isola si e' formata per avulsione, il proprietario del  fondo,
da cui e' avvenuto il distacco, ne conserva la proprieta'. 
 
  La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando  un
nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo  di  un
proprietario confinante, facendone un'isola.