Art. 945. (Isole e unioni di terra). Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico. Se l'isola si e' formata per avulsione, il proprietario del fondo, da cui e' avvenuto il distacco, ne conserva la proprieta'. La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un'isola.