(CODICE CIVILE-art. 957)
                              Art. 957. 
 
                    (Disposizioni inderogabili). 
 
  L'enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti,  e'  regolata
dalle norme contenute negli articoli seguenti. 
 
  Il titolo non puo' tuttavia derogare  alle  norme  contenute  negli
articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e
973.