(CODICE CIVILE-art. 960)
                              Art. 960. 
 
                     (Obblighi dell'enfiteuta). 
 
  L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il  fondo  e  di  pagare  al
concedente un canone periodico. Questo puo' consistere in  una  somma
di danaro ovvero in una quantita' fissa di prodotti naturali. 
 
  L'enfiteuta non puo' pretendere remissione o riduzione  del  canone
per qualunque insolita sterilita' del fondo o perdita di frutti.