(CODICE CIVILE-art. 961)
                              Art. 961. 
 
                       (Pagamento del canone). 
 
  L'obbligo del pagamento del canone grava solidalmente  su  tutti  i
coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finche' dura la comunione. 
 
  Nel caso in  cui  segua  la  divisione  e  il  fondo  venga  goduto
separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi,  ciascuno  risponde  per
gli obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al valore della
sua porzione.