Art. 962. (Revisione del canone). Decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi, e successivamente dopo eguale periodo di tempo, le parti possono chiedere una revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo. Tale valore si determina senza tener conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta o di deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile. La revisione non e' ammessa, se il valore attuale del fondo non risulta almeno raddoppiato o ridotto a meta' rispetto al valore iniziale o a quello accertato nella precedente revisione.