(CODICE CIVILE-art. 964)
                              Art. 964. 
 
                       (Imposte e altri pesi). 
 
  Le imposte e gli altri pesi che gravano sul  fondo  sono  a  carico
dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali. 
 
  Se in virtu' del titolo costitutivo sono a carico  del  concedente,
tale obbligo non puo' eccedere l'ammontare del canone.