(CODICE CIVILE-art. 966)
                              Art. 966. 
 
                (Prelazione a favore del concedente). 
 
  In caso di vendita del diritto  dell'enfiteuta,  il  concedente  e'
preferito a parita' di condizioni.  L'enfiteuta  deve  notificare  al
concedente la proposta di  alienazione,  indicandone  il  prezzo;  il
concedente deve esercitare il suo diritto entro il termine di  trenta
giorni. In mancanza della notificazione, il concedente, entro un anno
dalla   notizia   della   vendita,   puo'   riscattare   il   diritto
dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. 
 
  Se i concedenti sono piu' e la  prelazione  non  e'  esercitata  da
tutti congiuntamente, essa puo' esercitarsi per la totalita' anche da
uno solo, il  quale  subentra  all'enfiteuta  di  fronte  agli  altri
concedenti.