(CODICE CIVILE-art. 967)
                              Art. 967. 
 
(Diritti e obblighi  dell'enfiteuta  e  del  concedente  in  caso  di
                            alienazione). 
 
  In  caso  di  alienazione,  il   nuovo   enfiteuta   e'   obbligato
solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti. 
 
  Il precedente enfiteuta non e' liberato dai  suoi  obblighi,  prima
che sia stato notificato l'atto di acquisto al concedente. 
 
  In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non
puo' pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che
a questo sia stata notificata l'alienazione.