Art. 97. (Documenti per la pubblicazione). Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile l'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio, se e' prescritto, nonche' ogni altro documento necessario a provare la liberta' degli sposi e la loro condizione di famiglia. Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale dello stato civile provvede su loro domanda a richiederli.