(CODICE CIVILE-art. 97)
                              Art. 97. 
 
                  (Documenti per la pubblicazione). 
 
  Chi richiede la pubblicazione deve presentare  all'ufficiale  dello
stato civile l'atto di nascita di  entrambi  gli  sposi  e  la  prova
dell'assenso al matrimonio, se  e'  prescritto,  nonche'  ogni  altro
documento necessario a provare la liberta'  degli  sposi  e  la  loro
condizione di famiglia. 
 
  Qualora  i  richiedenti  non  presentino  i  documenti   necessari,
l'ufficiale  dello  stato  civile  provvede   su   loro   domanda   a
richiederli.