(CODICE CIVILE-art. 98)
                              Art. 98. 
 
                   (Rifiuto della pubblicazione). 
 
  L'ufficiale dello stato civile che non  crede  di  poter  procedere
alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. 
 
  Contro il rifiuto e' dato ricorso al  tribunale,  che  provvede  in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.