(CODICE CIVILE-art. 984)
                              Art. 984. 
 
                              (Frutti). 
 
  I frutti naturali e i frutti civili spettano all'usufruttuario  per
la durata del suo diritto. 
 
  Se il proprietario e l'usufruttuario  si  succedono  nel  godimento
della cosa entro l'anno agrario o nel corso di un periodo  produttivo
di maggiore durata, l'insieme di tutti i  frutti  si  ripartisce  fra
l'uno e l'altro in proporzione della durata  del  rispettivo  diritto
nel periodo stesso. 
 
  Le spese per  la  produzione  e  il  raccolto  sono  a  carico  del
proprietario e  dell'usufruttuario  nella  proporzione  indicata  dal
comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti.