(CODICE CIVILE-art. 997)
                              Art. 997. 
 
                  (Impianti, opifici e macchinari). 
 
  Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari  che  hanno
una destinazione produttiva, l'usufruttuario e' tenuto a riparare e a
sostituire durante l'usufrutto le parti che si logorano, in  modo  da
assicurare  il  regolare  funzionamento  delle  cose   suddette.   Se
l'usufruttuario  ha  sopportato  spese  che  eccedono  quelle   delle
ordinarie riparazioni, il proprietario, al termine dell'usufrutto, e'
tenuto a corrispondergli una congrua indennita'.