Art. 102. (Istanza di revocazione contro crediti ammessi). Se prima che sia chiuso il fallimento si scopre che l'ammissione d'un credito o d'una garanzia e' stata determinata da falsita', dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvengono documenti decisivi prima ignorati, il curatore o qualunque creditore puo' proporre domanda di revocazione del decreto del giudice delegato o della sentenza del tribunale, relativamente al credito o alla garanzia oggetto dell'impugnativa. L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a se' delle parti, nonche' il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e al curatore. Quindi provvede all'istruzione della causa. Il curatore puo' intervenire in giudizio. Finche' la controversia non sia definitivamente decisa, il giudice puo' disporre che siano accantonate in caso di ripartizione le quote spettanti ai creditori i cui crediti sono stati impugnati. Se il fallimento si chiude senza che la contestazione sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale.