(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 102)
                              Art. 102. 
          (Istanza di revocazione contro crediti ammessi). 
 
  Se prima che sia chiuso il fallimento si  scopre  che  l'ammissione
d'un credito o d'una garanzia e' stata determinata da falsita',  dolo
o errore essenziale di fatto,  o  si  rinvengono  documenti  decisivi
prima ignorati, il  curatore  o  qualunque  creditore  puo'  proporre
domanda di revocazione del  decreto  del  giudice  delegato  o  della
sentenza del tribunale, relativamente  al  credito  o  alla  garanzia
oggetto dell'impugnativa. 
  L'istanza si propone con ricorso al giudice  delegato.  Il  giudice
fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a  se'  delle
parti, nonche' il termine perentorio per la notificazione del ricorso
e  del  decreto  alle  parti   e   al   curatore.   Quindi   provvede
all'istruzione della causa. 
  Il curatore puo' intervenire in giudizio. 
  Finche' la controversia non sia definitivamente decisa, il  giudice
puo' disporre che siano accantonate in caso di ripartizione le  quote
spettanti ai creditori i cui crediti sono stati impugnati. 
  Se il fallimento si chiude senza che  la  contestazione  sia  stata
decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale.