(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 129)
                              Art. 129. 
                     (Giudizio di omologazione). 
 
  Decorso il termine stabilito per  la  votazione,  se  non  si  sono
raggiunte le maggioranze prescritte, il giudice delegato con  decreto
in calce al verbale previsto dall'art. 125, comma  secondo,  dichiara
respinta la proposta  di  concordato.  In  caso  contrario  pronuncia
ordinanza con la quale dichiara aperto il giudizio di omologazione  e
fissa l'udienza di comparizione davanti a se' non prima di quindici o
non oltre trenta giorni. L'ordinanza e' pubblicata per affissione. 
  I creditori  dissenzienti  e  qualsiasi  interessato  possono  fare
opposizione  con  atto  notificato  al   curatore   e   al   fallito,
costituendosi  almeno  cinque  giorni  prima   dell'udienza.   L'atto
d'opposizione deve contenerne i motivi. 
  All'udienza, previa relazione orale del curatore, il giudice  sente
le parti costituite, il presidente del comitato dei creditori  ed  il
fallito: quindi procede a norma degli articoli  183  e  seguenti  del
codice di procedura civile, fissando l'udienza  innanzi  al  collegio
nel termine di dieci giorni. 
  Cinque giorni prima dell'udienza innanzi al  collegio  il  curatore
deposita  in  cancelleria  una  relazione  motivata  col  suo  parere
definitivo.  Analoga  relazione  puo'  presentare  il  comitato   dei
creditori.