(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 135)
                              Art. 135. 
                      (Effetti del concordato). 
 
  Il concordato omologato  e'  obbligatorio  per  tutti  i  creditori
anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non  hanno
presentato domanda di ammissione al passivo. A questi  pero'  non  si
estendono le garanzie date nel concordato da terzi. 
  I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i
coobbligati, i fideiussori del fallito e  gli  obbligati  in  via  di
regresso.