(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 144)
                              Art. 144. 
                  (Procedimento di riabilitazione). 
 
  L'istanza di riabilitazione e' pubblicata mediante affissione  alla
porta esterna del tribunale. Il tribunale puo' ordinare  altre  forme
di pubblicita'. 
  Chiunque intende opporsi alla  riabilitazione  puo'  depositare  in
cancelleria, nel termine di trenta  giorni  dall'affissione,  le  sue
deduzioni. 
  Decorso tale termine, il tribunale provvede accordando o negando la
riabilitazione. 
  Contro la sentenza e' ammesso reclamo alla  corte  di  appello,  la
quale  pronuncia  in  camera  di  consiglio  entro  quindici   giorni
dall'affissione, da parte del debitore  istante  o  dei  suoi  eredi,
degli opponenti e del pubblico ministero.