(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 146)
                              Art. 146. 
    (Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori). 
 
  Gli amministratori e i liquidatori della societa' sono tenuti  agli
obblighi imposti al fallito dall'art. 49. Essi devono essere  sentiti
in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito. 
  L'azione di responsabilita' contro gli amministratori, i sindaci, i
direttori generali e i liquidatori, a norma  degli  articoli  2393  e
2394  del  codice  civile,  e'  esercitata   dal   curatore,   previa
autorizzazione  del  giudice  delegato,  sentito  il   comitato   dei
creditori. 
  Il  giudice  delegato,  nell'autorizzare  il  curatore  a  proporre
l'azione  di  responsabilita',  puo'  disporre  le  opportune  misure
cautelari.