(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 170)
                              Art. 170. 
                       (Scritture contabili). 
 
  Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto  di  ammissione
al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura  dei  libri
presentati. 
  I  libri  sono  restituiti  al  debitore,  che   deve   tenerli   a
disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.