(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 173)
                              Art. 173. 
      (Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). 
 
  Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha  occultato
o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno
o piu' crediti, esposto passivita'  insussistenti  o  commesso  altri
atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice  delegato,  il
quale,  fatte  le  opportune  indagini,  promuove  dal  tribunale  la
dichiarazione di fallimento. 
  Il fallimento  e'  dichiarato  anche  se  il  debitore  durante  la
procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'art.
167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori,  o  se  in
qualunque momento risulta che mancano le  condizioni  prescritte  per
l'ammissibilita' del concordato.