(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 179)
                              Art. 179. 
               (Mancata approvazione del concordato). 
 
  Se  nei  termini  stabiliti  non  si  raggiungono  le   maggioranze
richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne  riferisce
immediatamente al tribunale, che deve provvedere  a  norma  dell'art.
162, secondo comma.