(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 18)
                              Art. 18. 
           (Opposizione alla dichiarazione di fallimento). 
 
  Contro la  sentenza  che  dichiara  il  fallimento  il  debitore  e
qualunque  interessato  possono  fare  opposizione  nel  termine   di
quindici giorni dall'affissione della sentenza. 
  L'opposizione non  puo'  essere  proposta  da  chi  ha  chiesto  la
dichiarazione di fallimento. 
  L'opposizione e' proposta con atto di citazione da  notificarsi  al
curatore e al creditore richiedente. 
  L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.