(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 199)
                              Art. 199. 
           (Responsabilita' del commissario liquidatore). 
 
  Il commissario liquidatore e',  per  quanto  attiene  all'esercizio
delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 
  Durante la  liquidazione  l'azione  di  responsabilita'  contro  il
commissario liquidatore revocato e' proposta  dal  nuovo  liquidatore
con l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione. 
  Si applicano  al  commissario  liquidatore  le  disposizioni  degli
articoli 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri
del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorita' che vigila
sulla liquidazione.