(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 206)
                              Art. 206. 
                      (Poteri del commissario). 
 
  L'azione  di  responsabilita'  contro  gli   amministratori   e   i
componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione,  a
norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, e' esercitata dal
commissario liquidatore, previa  autorizzazione  dell'autorita',  che
vigila sulla liquidazione. 
  Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano
di valore indeterminato o di valore superiore a lire cinquantamila, e
per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario  deve
essere autorizzato dall'autorita' predetta, la quale provvede sentito
il comitato di sorveglianza.