(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 209)
                              Art. 209. 
                  (Formazione dello stato passivo). 
 
  Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine,  entro
novanta giorni dalla  data  del  provvedimento  di  liquidazione,  il
commissario forma l'elenco dei crediti ammessi  o  respinti  e  delle
domande indicate nel secondo comma dell'art. 207 accolte o  respinte,
e le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha  la  sede
principale,  dandone  notizia  con   raccomandata   con   avviso   di
ricevimento a coloro la cui pretesa non  sia  in  tutto  o  in  parte
ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. 
  Le opposizioni, a norma dell'art. 98, e le  impugnazioni,  a  norma
dell'art. 100, sono proposte, entro quindici giorni dal deposito, con
ricorso al presidente del tribunale, osservate  le  disposizioni  del
secondo comma dell'art. 93. 
  Il presidente del tribunale nomina un giudice  per  l'istruzione  e
per i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le  disposizioni  degli
articoli 98 a 103,  in  quanto  applicabili,  sostituiti  al  giudice
delegato  il  giudice  istruttore  e  al  curatore   il   commissario
liquidatore. 
  Restano  salve  le  disposizioni  delle  leggi  speciali   relative
all'accertamento dei crediti chirografari  nella  liquidazione  delle
imprese che esercitano il credito.