(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 212)
                              Art. 212. 
                     (Ripartizione dell'attivo). 
 
  Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo  sono  distribuite
secondo l'ordine stabilito nell'art. 111. 
  Previo  il   parere   del   comitato   di   sorveglianza,   e   con
l'autorizzazione dell'autorita' che  vigila  sulla  liquidazione,  il
commissario  puo'  distribuire  acconti  parziali,  sia  a  tutti   i
creditori, sia ad alcune categorie di essi,  anche  prima  che  siano
realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'. 
  Le  domande  tardive  per  l'ammissione  di  crediti   o   per   il
riconoscimento di diritti reali non pregiudicano le ripartizioni gia'
avvenute, e possono  essere  fatte  valere  sulle  somme  non  ancora
distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112. 
  Alle ripartizioni parziali si applicano le  disposizioni  dell'art.
113.