(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 24)
                              Art. 24. 
              (Competenza del tribunale fallimentare). 
 
  Il tribunale che  ha  dichiarato  il  fallimento  e'  competente  a
conoscere di tutte le azioni che ne derivano,  qualunque  ne  sia  il
valore e anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni
reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme  ordinarie  di
competenza.