(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 247)
                              Art. 247. 
                    (Delegazione dei creditori). 
 
  Nei  fallimenti  in  corso  le  delegazioni  dei   creditori   gia'
costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere  alla
sostituzione di uno o piu' membri di  essi,  si  applicano  le  norme
dell'art. 40.