(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 264)
                              Art. 264. 
                       (Istituto di credito). 
 
  Quando nel presente decreto si fa riferimento a istituti di credito
in  detta  espressione  s'intendono  comprese,  oltre  l'istituto  di
emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma  delle  leggi
vigenti  dall'ispettorato  per  la  difesa  del   risparmio   e   per
l'esercizio del credito.