(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 29)
                              Art. 29. 
                    (Accettazione del curatore). 
 
  Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione
della  sua  nomina,  comunicare  al  giudice  delegato   la   propria
accettazione. 
  Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in  camera
di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.