(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 34)
                              Art. 34. 
                  (Deposito delle somme riscosse). 
 
  Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore,  dedotto  quanto
il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le  spese  di
giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque
giorni presso l'ufficio postale  o  presso  un  istituto  di  credito
indicato dal giudice, con le modalita' da lui stabilite. 
  Il deposito deve essere intestato all'ufficio  fallimentare  e  non
puo' essere ritirato che in base a mandato di pagamento  del  giudice
delegato. 
  In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine  prescritto,
il tribunale dispone la revoca del curatore.