(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 4)
                               Art. 4. 
                     (Rinvio a leggi speciali). 
 
  L'agente di cambio e' soggetto al  fallimento  nei  casi  stabiliti
dalle leggi speciali. 
  Sono  salve  le  disposizioni  delle  leggi   speciali   circa   la
dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta.