(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 54)
                              Art. 54. 
(Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo). 
 
  I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio  fanno  valere
il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni  vincolati  per  il
capitale,  gli  interessi  e  le  spese;  se  non  sono   soddisfatti
integralmente, concorrono, per quanto e' ancora loro  dovuto,  con  i
creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo. 
  Essi hanno diritto di concorrere anche nelle  ripartizioni  che  si
eseguono prima della distribuzione del prezzo dei  beni  vincolati  a
loro garanzia.  In  tal  caso,  se  ottengono  un'utile  collocazione
definitiva su questo  prezzo  per  la  totalita'  del  loro  credito,
computati in primo luogo  gli  interessi,  l'importo  ricevuto  nelle
ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata  per
essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile
ha luogo per una parte del credito garantito,  per  il  capitale  non
soddisfatto essi hanno diritto  di  trattenere  solo  la  percentuale
definitiva assegnata ai creditori chirografari. 
  L'estensione del diritto di prelazione agli interessi  e'  regolata
dagli articoli 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile,
intendendosi equiparata la dichiarazione di  fallimento  all'atto  di
pignoramento.