(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 68)
                              Art. 68. 
                  (Pagamento di cambiale scaduta). 
 
  In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma,  non  puo'
essere revocato il pagamento di una cambiale,  se  il  possessore  di
questa doveva  accettarlo  per  non  perdere  l'azione  cambiaria  di
regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato  in  via  di  regresso,  in
confronto  del  quale  il  curatore  provi  che  conosceva  lo  stato
d'insolvenza del principale obbligato quando ha tratto  o  girato  la
cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.