(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 70)
                              Art. 70. 
             (Beni acquistati dal coniuge del fallito). 
 
  I beni, che il coniuge del fallito ha acquistato a  titolo  oneroso
nel  quinquennio  anteriore  alla  dichiarazione  di  fallimento,  si
presumono di fronte ai creditori, salvo prova  contraria,  acquistati
con danaro del  fallito  e  si  considerano  proprieta'  di  lui.  Il
curatore e' legittimato ad apprenderne il possesso. 
  Se i beni stessi furono nel  frattempo  alienati  o  ipotecati,  la
revocazione a danno del terzo non puo' aver luogo se questi prova  la
sua buona fede.