(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 88)
                              Art. 88. 
   (Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore). 
 
  Il curatore prende in consegna i beni di mano in  mano  che  ne  fa
l'inventario insieme con le scritture contabili  e  i  documenti  del
fallito. 
  Se il fallito possiede immobili o altri beni  soggetti  a  pubblica
registrazione,  il  curatore  notifica  un  estratto  della  sentenza
dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perche' sia annotato
nei pubblici registri.