(Codice della navigazione-art. 1161)
                             Art. 1161. 
(Abusiva occupazione di spazio demaniale  e  inosservanza  di  limiti
                      alla proprieta' privata). 
 
  Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo  o
aeronautico o delle  zone  portuali  della  navigazione  interna,  ne
impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate,  ovvero
non osserva i vincoli cui e' assoggettata la proprieta' privata nelle
zone prossime al demanio marittimo od agli ((aeroporti)),  e'  punito
con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione,
sempre che il fatto non costituisca un piu' grave reato. 
 
  Se l'occupazione di  cui  al  primo  comma  e'  effettuata  con  un
veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da lire duecentomila a lire un  milione  duecentomila;  in  tal
caso si puo' procedere alla immediata rimozione forzata  del  veicolo
in deroga alla procedura di cui all'articolo 54. 
                                                                 (47) 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  La L. 28 dicembre 1993, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2  e  3  della  presente
legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente  alla
data della sua entrata in vigore quando il  procedimento  penale  non
sia stato definito con sentenza passata in giudicato  o  con  decreto
irrevocabile".