(Codice della navigazione-art. 489)
                              Art. 489. 
                      (Obbligo di assistenza). 
 
  L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque  interne,  i
quali siano in pericolo  di  perdersi,  e'  obbligatoria,  in  quanto
possibile senza grave  rischio  della  nave  soccorritrice,  del  suo
equipaggio e  dei  suoi  passeggeri,  oltre  che  nel  caso  previsto
nell'articolo 485, quando a bordo della nave o dell'aeromobile  siano
in pericolo persone. 
 
  Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire,  che
abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un  aeromobile,  e'
tenuto nelle circostanze e  nei  limiti  predetti  ad  accorrere  per
prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un  utile
risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza e' portata da
altri in condizioni piu' idonee o simili a quelle in cui egli  stesso
potrebbe portarla.