Art. 489.
(Obbligo di assistenza).
L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i
quali siano in pericolo di perdersi, e' obbligatoria, in quanto
possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo
equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto
nell'articolo 485, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano
in pericolo persone.
Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che
abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, e'
tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per
prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile
risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza e' portata da
altri in condizioni piu' idonee o simili a quelle in cui egli stesso
potrebbe portarla.