Art. 10. 
 
  Le Societa' e le Sezioni sportive debbono essere  riconosciute  dal
Comitato  olimpico  nazionale   italiano   (C.O.N.I.)   e   dipendono
disciplinarmente   e   tecnicamente   dalle   Federazioni    sportive
competenti, le quali possono anche esercitare su di esse un controllo
di natura finanziaria.